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ICI a Castelnuovo di Porto 2007

AVVISO UFFICIO TRIBUTI
"Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali (art. 13 legge n. 289 del 27.12.2002)”

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007

Aliquote e Detrazioni anno 2007

- 4 PER MILLE:UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

Detrazione per l’abitazione principale: € 210,00

Si considera abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado nella quale gli stessi abbiano la residenza anagrafica. In tal caso, però, non si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale.
La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela devono risultare da specifica autocertificazione da presentare entro 90 giorni dall’avvenuto beneficio.
Spetta una detrazione d’imposta di € 258,23 per i proprietari di unica unità immobiliare che sia adibita ad abitazione principale, purché titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap grave, con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 7.746,85.

- 7  PER MILLE:    ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI.

- 7  PER MILLE:     AREE FABBRICABILI.

Il valore delle aree fabbricabili, diversificate a seconda della zona di ubicazione, verrà determinato moltiplicando il numero dei metri quadrati (o metri cubi) per l’importo di riferimento sottoindicato:

Zona di ristrutturazione   B €   78,62   a metro quadrato
Zona semintensiva        C2 €  146,76  “                    “
Zona estensiva             C3 €   47,17   “                    “
Zona ville                     C4 €   26,21   “                    “
Zona estensiva             C5 €   15,72   “                    “
Zona servizi                  F   €  104,83  “                    “
Zona industriale            D   €   18,23   “                    “
Zona agricola   E €   12,91  a metro cubo autorizzato

Si precisa che in base all'art. 18 comma 2, della legge 23.12.2000 n. 388 dall'anno d'imposta 2001, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle relative pertinenze.

L'imposta comunale sugli immobili grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, ed è a carico del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario di aree demaniali. L'imposta è dovuta per anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

la prima rata dal 1° al 16 giugno 2007 pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente

la seconda rata dal 1° al 16 dicembre 2007 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' consentito il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno 2007. In tal caso il contribuente deve far riferimento alle aliquote ed alle detrazioni previste per l'anno 2007.

L'imposta va pagata con versamento  sul C/C postale intestato al Comune di Castelnuovo di Porto Servizio Tesoreria Riscossione ICI 17334012

In alternativa il contribuente può effettuare il pagamento on line sul sito www.posteitaliane.it

La ricevuta di versamento deve essere conservata

BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI

Agli effetti della determinazione dell'imposta hanno rilevanza i seguenti immobili:

FABBRICATI: sono le unità immobiliari destinati ad abitazione, magazzini, negozi, garage, capannoni industriali, uffici, studi, laboratori, etc.
In caso di iscrizione al catasto la base imponibile su cui calcolare l'ICI è costituita dalla rendita assegnata dal catasto stesso in base alla categoria, alla classe ed alla consistenza espressa in mq. o in numero di vani.

AREE FABBRICABILI: sono tali tutte quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. A norma dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, un area è da considerare comunqe fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base all strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso. Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, alla funghicultura ed all'allevamento di animali. Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo).

TERRENI AGRICOLI: per questa tipologia di immobili l'imposta non è dovuta, in quanto il comune di Castelnuovo di Porto rientra nell'elenco dei comuni di collina esenti dall'ICI.

Non beneficiano di tale esenzione i terreni agricoli che possiedono le caratteristiche di aree fabbricabili in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalla modalità con cui è effettuato, devono essere assoggettati all'ICI non come terreni agricoli , bensì come aree edificabili.

COME SI CALCOLA L'I.C.I.

1) FABBRICATI CAT. A,B,C (esclusi A/10 E C/1)

RENDITA IMMOBILE X100X1,05 (*)X7:1000=ICI DOVUTA

Nel caso di abitazione principale, si dovrà procedere al seguente calcolo:

RENDITA IMMOBILE X100X1,05 (*)X4:1000-210,00=ICI DOVUTA

2) FABBRICATI CAT. A/10 (uffici, studi privati) e CAT. D

RENDITA IMMOBILE X50X1,05 (*)X7:1000=ICI DOVUTA

3) FABBRICATI CAT. C/1 (negozi e botteghe)

RENDITA IMMOBILE X34X1,05 (*)X7:1000=ICI DOVUTA

4) AREE FABBRICABILI

VALORE DELL'AREAX7:1000=ICI DOVUTA

(*) dal 1° gennaio 1997 le rendite catastali dei fabbricati devono essere rivalutate del 5% La rivalutazione deve essere effettuata anche se la rendita è di recente attribuzione, in quanto i dati catastali non comprendono alcun aumento.

DICHIARAZIONE ICI

Limitatamente agli immobili per i quali nel corso del 2006 si sono verificate modifiche nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione determinante un diverso debito di imposta, deve essere prodotta la Dichiarazione ICI da presentare al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, entro il termine per la presentazione della dichiazione dei redditi relativi all'anno 2006. Gli eredi abbiano presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI.. Infatti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Deve compilare la dichiarazione ICI anche chi ha presentato istanza di regolarizzazione degli illeciti edilizi. Infatti ai sensi dell'art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003, la presentazione della dichiarazione ICI, unitamente ad altri adempimenti, è una delle condizioni per ottenere la sanatoria edilizia.

I modelli della dichiarazione, conformi alla modulistica ministeriale, sono disponibili preso l'ufficio ICI del Comune, o sul sito www.finanze.gov.it

 

Per le variazioni verificatesi nel 2007, invece, la dichiarazione ICI dovrà essere presentata nel 2008.

Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile  ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari.

QUANDO C'E' VARIAZIONE- A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni in cui è obbligatorio presentare la dichiarazione:

Acquisto o cessione di immobile.

Immobile ereditato.

Costituzione o estinzione di diritto reale (usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie)

Area fabbricabile sulla quale è stata ultimata la costruzione di un fabbricato.

Fabbricato sul quale sono intervenute modifiche che hanno comportato variazioni nella rendita catastale.

Fabbricato che ha perso o acquistato la caratteristica di abitazione principale.

Immobile che ha perso o acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dell'ICI

Terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa.

CATEGORIE CATASTALI

GRUPPO A

GRUPPO C

Abitazione signorile

A/1

Negozi e botteghe

C/1

Abitazione civile

A/2

Magazzini e locali deposito

C/2

Abitazione economica

A/3

Laboratori per arti e mestieri

C/3

Abitazione popolare

A/4

Fabbricati e locali per esercizi sportivi

C/4

Abitazione ultrapopolare

A/5

Stalle, scuderie e simili, rimesse, autorimesse

C/6

Abitazione rurale

A/6

Tettoie chiuse o aperte

C/7

Abitazioni in villini

A/7

Abitazioni in ville

A/8

Castelli e palazzi  eminenti

A/9

Uffici e studi privati

A/10

Abitazioni tipiche dei luoghi

A/11

GRUPPO B

GRUPPO D

Collegi, convitti

B/1

Opifici

D/1

Case di cura e ospedali

B/2

Alberghi, pensioni

D/2

Uffici pubblici

B/4

Istituti di credito, cambio e assicurazione

D/5

Scuole e laboratori scientifici

B/5

Fabbricati costruiti ad uso industriale

D/7

Fabbricati ad uso commerciale

D/8

Residence

D/10

 

 

Ogni ulteriore informazione relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili può essere richiesta all'ufficio tributi del Comune.

tel 06.901740218 Ragioniere Ugo Feliziani

ici@comune.castelnuovodiporto.rm.it

Ricevimento del pubblico:

Mar. 09,00 - 11,00

Gio. 15,30 - 17,30

Castelnuovo di Porto 20.05.2007

Assessore alla Finanza Locale

Fernando Risoluti

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