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Campagna per l'affido familiare

L’ affidamento familiare offre un’opportunità a chi accoglie i bambini e a chi viene accolto con affetto, di intrecciare relazioni affettive appaganti e di vivere un’esperienza unica.
Cos'è l'affidamento
In Italia l'affidamento familiare è regolamentato dalla Legge 184/1983, che è stata successivamente modificata dalla Legge 149/2001.
L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare, qualora la sua famiglia d'origine stia attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli. Allontanare un bambino dalla famiglia è sempre una scelta dolorosa, anche se motivata dalla tutela dei suoi diritti. L’affidamento familiare è una risposta al disagio di una famiglia in alternativa all’istituzionalizzazione del minore. In questo modo si offre al bambino la possibilità di vivere in un ambiente protetto ove intrecciare relazioni affettive significative che rendano possibile una crescita equilibrata e la conquista dell’autostima.
L'affidamento è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine.
L'affidamento è definito consensuale nel caso sia condiviso e approvato dai genitori o giudiziale nel caso sia disposto dell'Autorità Giudiziaria.
L'affidamento si ottiene su richiesta della famiglia naturale ai servizi socio-assitenziali territoriali di residenza e/o su proposta dei servizi stessi o in seguito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
L'affidamento può essere diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale).
L'affidamento decorre dall'accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e la famiglia affidataria' ritenuta idonea' o in base a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.
L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età, mentre per età inferiori vengono individuate le forme più opportune di coinvolgimento del bambino.
La durata dell'affidamento è temporanea (da alcuni mesi fino a un massimo di due anni come disposto dalla legge). Essa viene definita, di volta in volta, nell'ambito dell'accordo tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e quella affidataria e/o stabilita dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
L'affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà viene risolta dalla famiglia, da sola e/o con l'aiuto dei servizi, oppure in tutti quei casi in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.
 Nel provvedimento del servizio sociale locale con cui si dispone l’affidamento devono essere indicati: il servizio a cui è attribuita la responsabilità del progetto e la vigilanza durante l’affidamento; le motivazioni; la prevedibile durata; i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario; le modalità di rapporto dell’affidato con la propria famiglia d’origine. Il servizio competente deve riferire al giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto ad una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge inoltre opera di sostegno educativo e psicologico; agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali di altre strutture sul territorio
•  Nel provvedimento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine del minore. Tale periodo non può superare i 24 mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione rechi pregiudizio al minore.
•  L’affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che l’ha disposto

Obblighi degli affidatari
Accogliere nella propria famiglia il minore e provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione di questi, tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del genitore (se ancora esercente la potestà) o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. In ogni caso l’affidatatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola e le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

 

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