L'accesso documentale, disciplinato dall’art. 22 e seguenti della Legge 241/1990, consente ai cittadini di:
- Prendere visione di documenti amministrativi
- Ottenere copia semplice
- Richiedere copia conforme all’originale
purché esista un interesse giuridicamente rilevante e attuale rispetto al contenuto dell’atto.
Non è necessario che i documenti siano pubblicati: ciò che conta è che siano detenuti dall’amministrazione e che il richiedente abbia un interesse legittimo alla consultazione.
In presenza di eventuali controinteressati, l’Amministrazione è tenuta a dar loro comunicazione della richiesta. Questi ultimi possono presentare motivata opposizione all’accesso entro 10 giorni.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene l'atto e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
In caso di presenza di soggetti contro interessati, l’Amministrazione è tenuta a dar loro comunicazione dell’istanza di accesso; tali soggetti possono quindi opporsi all’accesso agli atti.