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Modifica Autocertificazione articoli 46 e 47 DPR 445/2000

Pubblicato il: 03 Novembre 2020
Avvisi pubblici    0 Commenti     3/11/2020

L’autocertificazione è sempre più di frequente utilizzata per il rilascio di dichiarazioni di natura anagrafica, lavorativa e professionale. L’autocertificazione sostituisce ed ha lo stesso valore dei certificati e gli atti di notorietà rilasciati da organi della Pubblica Amministrazione e può essere utilizzata da cittadini italiani, dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.

SI AVVISA CHE, CON D.L. N.76/2020 CONVERITO IN L. N.120 DEL 11/09/2020 SI E’ INTRODOTTO L’ART 30 BIS AL DPR N.445/2000, PREVEDENDO CHE TALE STRUMENTO DI AUTOCERTIFCAZIONE PUO’ ESSERE UTILIZZATO NON SOLO VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MA ANCHE VERSO I PRIVATI.

SARANNO I SOGGETTI PRIVATI A DOVER VERIFICARE E QUINDI RICHIEDERE PRESSO GLI UFFICI COMPENTENTI LA CONFERMA SCRITTA DI QUANTO AUTODICHIARATO E SEMPRE SU AUTORIZZAZIONE DELL’UTENTE DICHIARANTE.

Gli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 circoscrivono i casi in cui si può utilizzare l’autocertificazione.

Ai sensi dell’articolo 46, ci si può avvalere della dichiarazione sostitutiva per accertare le seguenti informazioni:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L’articolo 47 disciplina invece la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che consente di comprovare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nell’elenco di cui sopra possono.

IN ALLEGATO L’AVVISO DEL RESPONSABILE DELL’AREA, L’INFORMATIVA SUI CASI DI ESENZIONE E IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

 

AVVISO MODIFICA AUTOCERTIFICAZIONE Imposta_Bollo_Scheda5 autocertificazione modello

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